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Tinteggiatura: IVA al 10 o al 22? La risposta con i casi

Risposta breve: tinteggiare un'abitazione privata è manutenzione ordinaria, quindi IVA al 10% con dichiarazione del committente. Tinteggiare un negozio, un ufficio, un capannone o le parti di un immobile strumentale va al 22%. Se la tinteggiatura fa parte della costruzione di un immobile nuovo, segue l'aliquota dell'appalto principale. Sotto i casi che nella pratica creano dubbi.

Il caso normale: appartamento privato

  • Tinteggiatura di pareti e soffitti, rasature, stuccature e piccole riprese in un appartamento abitativo: manutenzione ordinaria, aliquota 10%.
  • Serve la dichiarazione del committente sulla destinazione abitativa privata, da allegare al preventivo o alla fattura.
  • Anche la fornitura di pitture e materiali di consumo rientra nel 10%: non sono beni significativi.

Condominio: parti comuni e scale

  • Tinteggiatura di scale, androni e facciate di un edificio a prevalente destinazione abitativa: 10%.
  • "Prevalente" significa che più della metà delle superfici fuori terra è abitativa. Se al piano terra ci sono negozi ma il resto è residenziale, l'edificio resta a prevalente destinazione abitativa.
  • La dichiarazione la firma l'amministratore, con il codice fiscale del condominio.

Seconda casa, casa vacanze, immobile affittato

  • Seconda casa: 10%, perché conta la categoria catastale abitativa, non il fatto che sia la residenza principale.
  • Immobile affittato a un privato per abitazione: 10%.
  • Casa affittata come attività ricettiva con categoria catastale strumentale (per esempio D/2): 22%.
  • Nel dubbio, chiedi al cliente la visura catastale: la categoria è ciò che regge in caso di controllo.

Quando invece è 22%

  • Negozio, ufficio, studio, laboratorio, capannone, box non pertinenziale: 22%.
  • Tinteggiatura in un immobile nuovo, come parte dell'appalto di costruzione: segue l'aliquota della costruzione (4% per la prima casa non di lusso, 10% negli altri casi previsti), non il 10% da manutenzione.
  • Lavori in subappalto per un'altra impresa edile: nessuna IVA esposta, reverse charge con dicitura art. 17 comma 6 DPR 633/72.

Cantiere misto: abitazione più negozio

  • Se nello stesso lavoro tinteggi un appartamento e il negozio sottostante di proprietà dello stesso cliente, non applichi un'aliquota media: separi le lavorazioni.
  • Esempio: appartamento 90 m² a 9 €/m² = 810 € al 10% (IVA 81 €); negozio 40 m² a 9 €/m² = 360 € al 22% (IVA 79,20 €). Totale 1.330,20 €.
  • Righe separate nel preventivo, totali per aliquota in fondo: il cliente capisce e tu sei coperto.
  • Il caso limite va sempre confermato con il commercialista prima di consegnare l'offerta.

Come si fa senza perdere tempo

  • Salva le tue voci di tinteggiatura con prezzo al metro quadro e aliquota già impostata: le richiami da un elenco invece di riscriverle.
  • In Stilloak l'aliquota si sceglie riga per riga, quindi il cantiere misto è un preventivo solo con due totali corretti.
  • La dichiarazione del cliente resta tra i testi ricorrenti e si aggiunge in fondo al documento con un tocco.

Domande frequenti

La tinteggiatura di un appartamento va al 10%?

Sì: è manutenzione ordinaria su immobile a destinazione abitativa privata, quindi 10% con dichiarazione del committente.

E in un negozio o in un ufficio?

Si applica il 22%, perché l'immobile è strumentale e non abitativo, anche se il committente è una persona fisica.

Le scale del condominio a che aliquota vanno?

Al 10%, se l'edificio è a prevalente destinazione abitativa. La dichiarazione la firma l'amministratore.

Sulla seconda casa si può applicare il 10%?

Sì: conta la categoria catastale abitativa, non il fatto che sia prima o seconda casa.

Se tinteggio appartamento e negozio insieme cosa faccio?

Separi le lavorazioni in righe distinte, con 10% sulla parte abitativa e 22% su quella strumentale, ed esponi i totali per aliquota.

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